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PIANO NAZIONALE DI TRANSIZIONE 5.0

di Dott. Carmine D'Elia - 15/03/2024
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L’art.38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 istituisce il Piano Nazionale di "Transizione 5.0". Quest’ultimo, sostituisce il piano 4.0 e lo integra con i tre concetti chiave: sostenibilità, umanocentrismo e resilienza.

Il D.L. ha stanziato un finanziamento di 6,3 miliardi di euro, aggiuntivi ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi di euro nel biennio 2024-2025, al fine di promuovere la transizione digitale e ecologica delle imprese italiane.

Il Piano Transizione 5.0 potrebbe essere una buona opportunità per le imprese che devono affrontare la sfida della transizione digitale e ecologica nei due anni cruciali, 2024 e 2025. Anni in cui si ridefiniscono gli equilibri geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, il programma si concentra anche sulla formazione dei lavoratori, considerando le competenze come un fattore chiave, soprattutto per il Made in Italy.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna così a sostenere attivamente le imprese italiane nella transizione verso un'economia più sostenibile, promuovendo l'innovazione, la competitività e la creazione di valore nel contesto europeo e globale. 

Il testo descrive un regime di credito d'imposta istituito per sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese, conformemente a quanto stabilito dalla decisione del Consiglio ECOFIN del dicembre 2023 e ai programmi di investimento "Transizione 5.0" e "REPowerEU". 

Di seguito una breve disamina dei punti salienti:

  1. Ambito di Applicazione: Tutte le imprese residenti in Italia e le organizzazioni stabili di soggetti non residenti possono accedere al credito d'imposta, a patto che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio italiano, nell'ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici.
  2. Esclusioni: Alcune categorie di imprese, come quelle in stato di liquidazione, fallimento o soggette a procedura concorsuale, non possono beneficiare del credito d'imposta.
  3. Investimenti Agevolabili: Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi che portano a una riduzione dei consumi energetici. Questi investimenti possono includere software, sistemi, piattaforme per il monitoraggio energetico, oltre agli investimenti in energia rinnovabile e formazione del personale.
  4. Misura del Credito d'Imposta: Il credito d'imposta è calcolato come percentuale della spesa sostenuta per gli investimenti, con una misura che varia in base alla dimensione dell'investimento e al grado di riduzione dei consumi energetici ottenuto.
  5. Utilizzo del Credito d'Imposta: Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione con altre imposte, ed eventuali importi non utilizzati possono essere riportati in avanti per cinque anni.
  6. Obblighi di Certificazione e Controllo: Le imprese devono conservare documentazione adeguata a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Sono previsti controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate per verificare il rispetto dei requisiti e, in caso di errata attribuzione del credito d'imposta, sono previste sanzioni.
  7. Modalità Attuative: Verranno adottati decreti ministeriali per definire i dettagli attuativi del regime, compresi i criteri per la certificazione degli investimenti e le modalità di controllo e recupero del credito d'imposta.

Le aziende avranno accesso a crediti d'imposta automatici, senza necessità di valutazioni preliminari o discriminazioni basate sulle dimensioni aziendali, settore di attività o localizzazione. Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici dell'unità produttiva di almeno il 3% (o del 5% se calcolato sul processo interessato dall'investimento).

Inoltre, saranno incentivati gli investimenti in nuovi beni strumentali per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione del personale dipendente, mirate a migliorare le competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. 

I crediti d'imposta potranno essere compensati presentando il modello F24 in un'unica rata, e eventuali eccedenze non utilizzate entro il 31 dicembre 2025 potranno essere compensate in 5 rate annuali.

Il testo descrive un credito d'imposta istituito per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in linea con quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Questo credito d'imposta è parte del Piano Transizione 5.0 e è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale, che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.

Le imprese che possono beneficiare del credito d'imposta devono rispettare determinati requisiti e condizioni. Ad esempio, non spetta alle imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali, e sono escluse quelle che hanno ricevuto sanzioni interdittive. Inoltre, è necessario il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi contributivi a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta viene concesso per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi che contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici, come definito negli allegati A e B della legge. Sono inclusi anche i software e le piattaforme per l'intelligenza degli impianti che monitorano i consumi energetici e introducono meccanismi di efficienza energetica.

La misura del credito d'imposta varia in base al costo degli investimenti: è del 35% per la quota fino a 2,5 milioni di euro, del 15% per la quota oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e del 5% per la quota oltre i 10 milioni di euro, con un limite massimo di 50 milioni di euro di costi ammissibili all'anno per impresa beneficiaria.

Il credito d'imposta può essere aumentato fino al 45% per la riduzione dei consumi energetici superiore al 10% o al 15% a seconda dei casi. La riduzione dei consumi energetici è calcolata sulla base dei consumi registrati nell'esercizio precedente all'avvio degli investimenti.

Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare la documentazione richiesta in via telematica e sono soggette a controlli finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti tecnici e dei presupposti per la fruizione del credito d'imposta. La certificazione dell'avvenuta riduzione dei consumi energetici è effettuata da un valutatore indipendente.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025, con la possibilità di riportare in avanti gli importi non utilizzati. Esso non può essere ceduto o trasferito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile. Sono previste sanzioni in caso di cessione dei beni agevolati a terzi o mancato esercizio dell'opzione per il riscatto.

Infine, le imprese devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca del beneficio. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto ministeriale.

 

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