A partire dall'8 aprile 2024, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) avrà l'opportunità di richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso tramite una piattaforma digitale gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Se otterrà tale accesso, potrà beneficiare di tre contributi statali gestiti ed erogati dal GSE, nel rispetto dei relativi requisiti:
Per accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso, è necessario allegare l'atto costitutivo della CER alla relativa istanza inviata al GSE. Si prevede che molti di questi atti costitutivi saranno redatti da un notaio per garantire la conformità alla complessa disciplina delle CER e per consentire ai membri di evitare responsabilità illimitate per le obbligazioni della CER. Questo avviene attraverso la costituzione, mediante atto pubblico, di una società con personalità giuridica, un'associazione riconosciuta o una fondazione.
Per supportare i notai italiani in questo processo, la Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo studio 38/2024/I il 20 marzo 2024. Questo studio, intitolato "Le Comunità Energetiche Rinnovabili Incentivate e il Loro Atto Costitutivo", cerca di individuare e spiegare i vincoli da rispettare nella redazione dell'atto costitutivo di una CER.
Poiché è vietato alle CER perseguire principalmente o esclusivamente scopi di lucro, non possono essere costituite come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita per azioni. Tuttavia, è possibile costituire una CER adottando uno di questi tipi, purché si rispetti contemporaneamente la disciplina dell'impresa sociale di cui al Dlgs 112/2017.
L'obiettivo primario della CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera. Pertanto, è legittimo costituire una CER come cooperativa a mutualità prevalente, se si intende caratterizzarla per uno scopo mutualistico, oppure come associazione o fondazione, se non si intendono distribuire i benefici economici ai membri.
In conclusione, non esiste una forma o una regolamentazione unica che sia ottimale per tutte le CER, poiché possono differire notevolmente in termini di membri, ambito territoriale, scopi, attività e struttura aziendale e finanziaria.
Se il modello 231 viene effettivamente adottato, le informazioni rilevanti in merito ai temi materiali e alle politiche aziendali adottate in materia possono essere facilmente acquisite dalla DNF. Queste informazioni, raccolte nel Report di sostenibilità, possono essere diffuse per favorire una maggiore conoscenza del modello 231 sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
L’art.38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 istituisce il Piano Nazionale di "Transizione 5.0". Quest’ultimo, sostituisce il piano 4.0 e lo integra con i tre concetti chiave: sostenibilità, umanocentrismo e resilienza.
Il Report di Sostenibilità rappresenta un importante strumento per le aziende, che consente di comunicare ai propri clienti e agli stakeholder i risultati dell’attività svolta per promuovere il benessere dei dipendenti, la trasparenza e l’equità nella gestione, l’attenzione all’ambiente, l’efficienza economica e l’adozione di politiche sociali virtuose come il welfare, la formazione continua e la condivisione di percorsi di crescita.