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Comunità Energetiche

di Dott. Roberto Macheda - 17/04/2024
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A partire dall'8 aprile 2024, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) avrà l'opportunità di richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso tramite una piattaforma digitale gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Se otterrà tale accesso, potrà beneficiare di tre contributi statali gestiti ed erogati dal GSE, nel rispetto dei relativi requisiti:

  1. Tariffa Incentivante Ventennale: Questo incentivo, noto anche come "tariffa premio", è basato sull'energia condivisa e ha un valore totale di 3,5 miliardi di euro.
  2. Contributo di Valorizzazione dell'Energia Autoconsumata: Questo contributo, noto anche come "contributo ARERA", non ha termini di durata.
  3. Contributo a Fondo Perduto (misura PNNR): Questo contributo, del valore complessivo di 2,2 miliardi di euro, copre parzialmente i costi per la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Se i primidue contributi spettano alla CER, il terzo può essere assegnato al membro della CER che ha sostenuto l'investimento relativo.

Per accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso, è necessario allegare l'atto costitutivo della CER alla relativa istanza inviata al GSE. Si prevede che molti di questi atti costitutivi saranno redatti da un notaio per garantire la conformità alla complessa disciplina delle CER e per consentire ai membri di evitare responsabilità illimitate per le obbligazioni della CER. Questo avviene attraverso la costituzione, mediante atto pubblico, di una società con personalità giuridica, un'associazione riconosciuta o una  fondazione.

Per supportare i notai italiani in questo processo, la Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo studio 38/2024/I il 20 marzo 2024. Questo studio, intitolato "Le Comunità Energetiche Rinnovabili Incentivate e il Loro Atto Costitutivo", cerca di individuare e spiegare i vincoli da rispettare nella redazione dell'atto costitutivo di una CER.

Poiché è vietato alle CER perseguire principalmente o esclusivamente scopi di lucro, non possono essere costituite come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita per azioni. Tuttavia, è possibile costituire una CER adottando uno di questi tipi, purché si rispetti contemporaneamente la disciplina dell'impresa sociale di cui al Dlgs 112/2017.

L'obiettivo primario della CER è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera. Pertanto, è legittimo costituire una CER come cooperativa a mutualità prevalente, se si intende caratterizzarla per uno scopo mutualistico, oppure come associazione o fondazione, se non si intendono distribuire i benefici economici ai membri.

In conclusione, non esiste una forma o una regolamentazione unica che sia ottimale per tutte le CER, poiché possono differire notevolmente in termini di membri, ambito territoriale, scopi, attività e struttura aziendale e  finanziaria.

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