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La rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo.

di Dott. Roberto Macheda -
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"Disposizioni normative estese ai Gruppi societari” è il titolo del nuovo numero (l’ottavo) dell’Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS) realizzato dalla commissione Reporting di sostenibilità del Consiglio nazionale dei commercialisti.

Come noto la Direttiva UE 2022/2464, conosciuta come CSRD, mira a migliorare la trasparenza e l'accuratezza della rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese. Essa sostituisce la Direttiva 2014/95/UE (NFRD), ampliando notevolmente il campo di applicazione.

In vigore dal 1° gennaio 2023, la CSRD impone alle grandi aziende, quotate e non, di fornire report dettagliati sui loro impatti ambientali, sociali e di governance (ESG), utilizzando gli standard sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). 

La direttiva si applica anche alle aziende non europee con ricavi rilevanti nell'UE e introduce il concetto di "doppia materialità", richiedendo di considerare sia l'impatto dell'impresa su ambiente e società, sia come le tematiche di sostenibilità influenzano l'impresa stessa. L'implementazione sarà progressiva, con l'applicazione che inizia nel 2025 per alcune imprese, e nel 2028 per le PMI.

Il documento realizzato dal CNDC analizza l'applicazione della Direttiva per i gruppi societari, in particolare l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 125 del 2024, che riflette l'art. 29 bis della Direttiva UE. 

La normativa estende al livello consolidato i requisiti di rendicontazione già previsti per le singole imprese, con un focus sulle società madri. L’articolo 3 regola la rendicontazione individuale di sostenibilità, mentre l’articolo 4 si concentra su quella consolidata, richiedendo che le società madri forniscano una descrizione delle operazioni dell'intero gruppo.

L’art. 4, infatti, obbliga le società madri di grandi dimensioni a includere nella Relazione sulla gestione consolidata informazioni non finanziarie, necessarie per comprendere l’impatto del gruppo su temi ambientali, sociali e di governance. I contenuti specifici riguardano il modello aziendale, la strategia di sostenibilità, gli obiettivi a lungo termine (come la riduzione delle emissioni), la governance e i rischi legati alla sostenibilità. 

La rendicontazione deve riflettere anche la catena del valore del gruppo.

La normativa richiede che le società madri utilizzino standard di rendicontazione specifici e, in casi eccezionali, consente di omettere informazioni se la loro divulgazione potrebbe danneggiare la posizione competitiva dell'impresa.

L'articolo 4 comma 4 stabilisce che le società madri devono includere informazioni sulle attività del gruppo e la catena del valore, coprendo prodotti, servizi, e relazioni commerciali.

Se nei primi tre esercizi non sono disponibili tutte le informazioni, la società madre deve spiegare gli sforzi fatti per ottenerle, le difficoltà incontrate e i piani futuri per colmare queste lacune.

Il comma 5 prevede un'eccezione per le società quotate o in attesa di ammissione in mercati regolamentati. In casi eccezionali, con approvazione motivata dell'organo amministrativo, si possono omettere informazioni su sviluppi imminenti o negoziazioni in corso, se la divulgazione potrebbe compromettere la posizione commerciale. Tuttavia, l’omissione non è consentita se pregiudica la comprensione dell'andamento dell'impresa.

Il comma 6 richiede che la rendicontazione di sostenibilità segua gli standard previsti dall'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE. 

Il comma 7 prevede che la società madre spieghi le differenze tra i rischi e gli impatti del gruppo rispetto alle sue società figlie, per garantire trasparenza sulle variazioni tra le entità del gruppo. Il comma 8 richiede di indicare le società figlie che non forniscono informazioni di sostenibilità, evidenziando eventuali lacune nella rendicontazione.

Il comma 9 stabilisce che la società madre deve informare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori riguardo alle pratiche di sostenibilità. Il comma 10 impone l'uso di un formato elettronico standard per migliorare l'accessibilità delle informazioni.

Il comma 11 semplifica la conformità normativa, stabilendo che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità del gruppo soddisfa anche altri requisiti normativi italiani.

In conclusione, l'art. 4 introduce alcune differenze rispetto all'art. 3, a partire dal comma 7, per adeguare la normativa alle strutture più complesse delle società madri e dei gruppi consolidati.

L'articolo 4 va correlato agli articoli 6 e 7 per una comprensione completa. 

L'articolo 6, comma 1, regola la pubblicità della rendicontazione consolidata, che deve essere pubblicata e resa disponibile sia online che su richiesta in formato cartaceo. 

L'articolo 7 introduce esenzioni per alcune società dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, purché le informazioni siano già incluse nella rendicontazione consolidata della società madre. L’obiettivo è evitare duplicazioni e ridurre gli oneri amministrativi, garantendo comunque la trasparenza delle informazioni.

Il comma 1 dell’articolo 7 prevede che le PMI e le grandi imprese siano esentate dagli obblighi di rendicontazione se tali informazioni sono già incluse nella rendicontazione della società madre. Il comma 2 estende questa esenzione alle società madri di gruppi di grandi dimensioni. Il comma 3 stabilisce che le società esentate devono indicare chiaramente il nome, la sede legale della società madre e il link alla sua rendicontazione.

Il comma 4 impone che la società esentata pubblichi la rendicontazione della società madre in italiano o in una lingua comune nel settore finanziario. Il comma 5 conferma che l’esenzione non si applica alle società quotate, che devono comunque rispettare gli obblighi di trasparenza.

Infine, l'articolo 7 contiene norme specifiche per le compagnie di assicurazione e gli enti creditizi nei commi 6 e 7.

Dal punto di vista operativo, è fondamentale adottare un approccio integrato per la rendicontazione di sostenibilità all'interno del gruppo, con procedure unificate, piattaforme di lavoro condivise e team di riferimento per facilitare la raccolta e gestione dei dati. Il commercialista, in qualità di consulente o membro del collegio sindacale, ha un ruolo chiave nel monitorare l'adeguatezza dei processi organizzativi e garantire la conformità della rendicontazione.

 

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